Art. 51
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 21 lug 2000
(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)
1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonchè il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all', comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
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