Art. 39
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
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L'articolo stabilisce che le persone a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap possono utilizzare l'autocertificazione. Tramite questa dichiarazione, effettuata nei modi previsti dalla legge, attestano l'esistenza delle condizioni personali necessarie. Ciò serve per ottenere provvedimenti amministrativi, agevolazioni fiscali, prestazioni sanitarie o altri vantaggi economici. La facoltà è valida nei confronti di soggetti pubblici o gestori ed esercenti di pubblici servizi.
La norma consente ai soggetti con disabilità riconosciuta di dichiarare autonomamente le proprie condizioni personali per semplificare l'accesso a benefici e provvedimenti. L'obiettivo è agevolare l'ottenimento di prestazioni, agevolazioni e utilità senza gravare sui cittadini.
Si applica ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti pubblici e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.
Una persona con disabilità riconosciuta richiede a un ente pubblico un'agevolazione fiscale o un beneficio economico. Per dimostrare il possesso delle condizioni personali richieste, presenta una propria autocertificazione redatta secondo la legge. L'ente o gestore del servizio pubblico riceve tale dichiarazione per l'adozione del provvedimento o l'erogazione della prestazione.
L'autocertificazione deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge; il testo non specifica ulteriori sanzioni o adempimenti espressi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.