Art. 39
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
In vigore dal 1 gen 1999
(Autocertificazione dei soggetti portatori
di handicap)
1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
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