Art. 37

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

In vigore dal 1 gen 1999
. (Verifiche in materia di invalidità civile) 1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata gi disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici. 2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1. 3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall', comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti. 4. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo. 5. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo. 6. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altres notificati gli eventuali atti di precetto. 7. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all', comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000. 8. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione prevede che chi riceve trattamenti economici di invalidità civile e non si presenta alla visita di verifica senza valido motivo subisce la sospensione dei pagamenti. Se entro novanta giorni dalla notifica non vengono fornite idonee giustificazioni o non ci si sottopone alla nuova visita o agli accertamenti specialistici richiesti, il beneficio economico viene definitivamente revocato con effetto dalla data della sospensione. Sono tutelate specifiche categorie fragili (ultrasettantenni, minori con invalidità al 100% e soggetti con patologie irreversibili), per i quali è prevista obbligatoriamente la visita domiciliare invece della sospensione automatica. Inoltre, la norma consente il rilascio di un permesso di guida provvisorio a chi rinnova la patente speciale e specifica che nei giudizi contro i verbali o le revoche la legittimazione passiva spetta al Ministero.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina e rende più rigorose le procedure di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per i titolari di prestazioni di invalidità civile, contrastando le assenze ingiustificate e chiarendo le regole processuali.

A chi si applica

Si applica ai titolari di trattamenti economici di invalidità civile (inclusi cecità civile e sordomutismo) sottoposti a verifica, ai titolari di patente speciale e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Esempio pratico

Un cittadino titolare di assegno di invalidità riceve la convocazione a visita di revisione ma non si presenta e non invia alcuna motivazione. Il Ministero sospende l'erogazione del pagamento mensile e, trascorsi novanta giorni senza che l'interessato abbia giustificato l'assenza, revoca definitivamente il trattamento a partire dalla data di sospensione.

Adempimenti e conseguenze

L'interessato deve presentarsi a visita medica e agli accertamenti specialistici o fornire idonee giustificazioni entro 90 giorni dalla notifica; la mancata presentazione ingiustificata comporta la sospensione dei pagamenti e, successivamente, la revoca retroattiva del beneficio economico.

Domande frequenti

Cosa succede se l'invalido non si presenta alla visita medica di verifica?Se non è presente un giustificato motivo, il Ministero dispone la sospensione dei pagamenti. Se entro 90 giorni non si forniscono idonee motivazioni, il beneficio viene revocato a decorrere dalla data di sospensione.
Chi è escluso dalla sospensione automatica dei pagamenti in caso di mancata presentazione?Sono esclusi i soggetti ultrasettantenni, i minori affetti da patologie con invalidità al 100% e le persone con patologie irreversibili, per i quali è prevista obbligatoriamente la visita domiciliare.
I titolari di patente speciale possono guidare in attesa della visita di rinnovo?Sì, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso provvisorio di guida valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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