Art. 37
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
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La disposizione prevede che chi riceve trattamenti economici di invalidità civile e non si presenta alla visita di verifica senza valido motivo subisce la sospensione dei pagamenti. Se entro novanta giorni dalla notifica non vengono fornite idonee giustificazioni o non ci si sottopone alla nuova visita o agli accertamenti specialistici richiesti, il beneficio economico viene definitivamente revocato con effetto dalla data della sospensione. Sono tutelate specifiche categorie fragili (ultrasettantenni, minori con invalidità al 100% e soggetti con patologie irreversibili), per i quali è prevista obbligatoriamente la visita domiciliare invece della sospensione automatica. Inoltre, la norma consente il rilascio di un permesso di guida provvisorio a chi rinnova la patente speciale e specifica che nei giudizi contro i verbali o le revoche la legittimazione passiva spetta al Ministero.
La norma disciplina e rende più rigorose le procedure di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per i titolari di prestazioni di invalidità civile, contrastando le assenze ingiustificate e chiarendo le regole processuali.
Si applica ai titolari di trattamenti economici di invalidità civile (inclusi cecità civile e sordomutismo) sottoposti a verifica, ai titolari di patente speciale e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Un cittadino titolare di assegno di invalidità riceve la convocazione a visita di revisione ma non si presenta e non invia alcuna motivazione. Il Ministero sospende l'erogazione del pagamento mensile e, trascorsi novanta giorni senza che l'interessato abbia giustificato l'assenza, revoca definitivamente il trattamento a partire dalla data di sospensione.
L'interessato deve presentarsi a visita medica e agli accertamenti specialistici o fornire idonee giustificazioni entro 90 giorni dalla notifica; la mancata presentazione ingiustificata comporta la sospensione dei pagamenti e, successivamente, la revoca retroattiva del beneficio economico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.