Art. 13

LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

In vigore dal 1 gen 2001
Ristrutturazione dei fabbricati rurali 1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 2000 e 2001 . Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell', comma 1, lettera d), della presente legge.
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