Art. 10
LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441
In vigore dal 6 gen 1999
Garanzia fideiussoria
1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell' e al comma 1 dell' della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, è concessa la possibilità, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.
Nota all':
- Si trascrive il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 45 (Fondo interbancarzo di garanzia). - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonchè l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante la sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con ammistrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3".
Storico versioni
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