Art. 7
LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441
In vigore dal 6 gen 1999
Gestione sostenibile delle risorse territoriali
1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorità i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all' del citato regolamento (CE) n. 950/97.
Note all':
- Il regolamento (CEE) n. 4256/88, reca le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento.
- Il regolamento (CEE) n. 2085/93, modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento.
- Per l' del regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;441#art-7