Art. 16

LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

In vigore dal 6 gen 1999
Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui: a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'; b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità di cui all'; c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'; d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'; e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'; f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'; g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'; h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo