Art. 5
In vigore dal 29 gen 2002
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell' definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base
((dei tipi di contratto di cui all'))
.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell',
((dei canoni di))
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell', le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-09;431#art-5