Art. 4-bis
In vigore dal 29 gen 2002
(( (Tipi di contratto). ))
((
1. La convenzione nazionale di cui all', comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all', comma 3, nonchè dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all', comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all', commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui all', comma 2))
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-09;431#art-4-bis