Art. 4

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

In vigore dal 13 nov 2004
Convenzione nazionale 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchè delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto , unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'. 2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all' per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonchè dell'art. 5 , nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431#art-4

In sintesi

L'articolo stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici deve convocare periodicamente le organizzazioni nazionali dei proprietari e dei conduttori per definire una convenzione nazionale. Questa convenzione serve a individuare i criteri generali per fissare i canoni di locazione in base a parametri oggettivi come la rendita catastale e la durata contrattuale. Se le parti non raggiungono un accordo, i criteri vengono determinati con decreto ministeriale di concerto con il Ministro delle finanze. Il rispetto di questi criteri e dei tipi di contratto è essenziale per poter accedere a specifici benefici. Infine, la norma prevede l'adozione di criteri per la determinazione da parte delle regioni dei canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Perché esiste questa norma

La norma mira a promuovere la stipula di una convenzione nazionale per stabilire criteri generali e uniformi nella determinazione dei canoni di locazione e favorire gli accordi a livello locale.

A chi si applica

Si applica al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro delle finanze, alle organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, ai Comuni e alle Regioni.

Esempio pratico

Le associazioni nazionali dei proprietari e degli inquilini si riuniscono su convocazione del Ministero per concordare le linee guida sui canoni. Sulla base di questi criteri generali, le parti locali possono stipulare contratti conformi che consentono di ottenere i benefici previsti dalla legge.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il Ministro dei lavori pubblici di convocare le organizzazioni rappresentative ogni tre anni ed emanare i decreti previsti; il rispetto dei criteri generali e l'uso dei tipi di contratto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge.

Cosa è cambiato

Vengono introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte delle regioni, destinati a sostituire quelli della legge 27 luglio 1978, n. 392, che restano provvisoriamente validi fino al recepimento regionale.

Domande frequenti

Cosa succede se le organizzazioni della proprietà e dei conduttori non raggiungono un accordo?In caso di mancato accordo, i criteri generali vengono stabiliti direttamente con apposito decreto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, basandosi sugli orientamenti prevalenti.
Con quale frequenza deve essere convocata la convenzione nazionale?Il Ministro convoca le organizzazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla stessa data.
Cosa accade se a livello locale i comuni non convocano le parti o non si definiscono gli accordi?Entro quattro mesi dall'emanazione del decreto ministeriale sui criteri generali, un apposito decreto fissa le condizioni alle quali i contratti possono comunque essere stipulati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo