Art. 9
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".
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