Art. 7

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

In vigore dal 11 ago 1998
(Pene accessorie) 1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall' della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo