Art. 7
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall' della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
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