Art. 5

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

In vigore dal 11 ago 1998
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
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