Art. 18

LEGGE 3 agosto 1998, n. 269

In vigore dal 11 ago 1998
(Abrogazione di norme) 1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse. Nota all': - Il testo del numero 2) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 4. - La pena è raddoppiata: 1) (Omissis); 2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; (Omissis)".
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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;269#art-18

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