Art. 19
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
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