Art. 18
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.
Nota all':
- Il testo del numero 2) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - La pena è raddoppiata:
1) (Omissis);
2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
(Omissis)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-08-03;269#art-18