Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-rd-2
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Questo articolo stabilisce che la convenzione tra l'Italia e l'Albania riceve piena ed intera esecuzione. L'efficacia della convenzione non è immediata ma decorre dalla data della sua specifica entrata in vigore. Tale momento viene determinato seguendo le modalità e le condizioni indicate dall'articolo 30 della convenzione stessa.
La norma serve a dare piena efficacia e attuazione nell'ordinamento all'accordo internazionale stipulato tra l'Italia e l'Albania. In questo modo, le disposizioni della convenzione diventano vincolanti e applicabili.
Si applica a tutti i soggetti, istituzioni e contribuenti destinatari delle regole previste dalla convenzione bilaterale tra Italia e Albania.
Uno Stato o un contribuente deve applicare le disposizioni previste dall'accordo bilaterale tra Italia e Albania. In base a questo articolo, le regole della convenzione potranno essere fatte valere a partire dal giorno stabilito secondo i meccanismi dell'articolo 30 dell'accordo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.