Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 7 giu 1998
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-1