Convenzione

Art. 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

In vigore dal 7 giu 1998
STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata per l'impresa ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, a cui si applichi il paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone nella Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di eseguire commissioni in relazione a merci situate in detto Stato che appartengano all'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società come stabile organizzazione dell'altra.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-5

In sintesi

L'articolo qualifica come stabile organizzazione qualsiasi sede fissa di affari attraverso cui un'impresa svolge in tutto o in parte la propria attività, come uffici, succursali, officine o cantieri che durano più di dodici mesi. Al contempo, esclude le strutture usate solo per attività preparatorie o ausiliarie, quali il deposito, l'esposizione, la consegna o l'acquisto di merci e la raccolta di informazioni. Viene inoltre considerata stabile organizzazione una persona dipendente che conclude abitualmente contratti a nome dell'impresa. Al contrario, l'impiego di intermediari indipendenti che operano nella loro ordinaria attività e i soli rapporti societari di controllo tra imprese residenti nei due Stati non creano automaticamente una stabile organizzazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo puntuale cosa si intende per stabile organizzazione nell'ambito della Convenzione tra Italia e Albania. Serve a stabilire quando la presenza o l'attività economica di un'impresa di uno Stato nell'altro Stato assume una consistenza tale da costituire una sede fissa d'affari o una presenza rilevante.

A chi si applica

Si applica alle imprese e alle società residenti in Italia o in Albania che svolgono attività economiche, direttamente o tramite intermediari e sedi, nell'altro Stato contraente.

Esempio pratico

Un'impresa con sede in Italia che apre una succursale o un ufficio operativo permanente in Albania per svolgere la propria attività commerciale costituisce una stabile organizzazione in Albania. Se invece la stessa impresa utilizza uno spazio in Albania al solo scopo di esporre o depositare le proprie merci, tale struttura non è considerata stabile organizzazione.

Domande frequenti

Un cantiere di costruzione è sempre considerato una stabile organizzazione?No, un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.
L'utilizzo di un mediatore indipendente comporta l'esistenza di una stabile organizzazione?No, l'esercizio dell'attività per mezzo di un mediatore, commissionario generale o intermediario con status indipendente non costituisce stabile organizzazione, purché agisca nell'ambito della sua ordinaria attività.
Una sede usata esclusivamente per fare pubblicità o raccogliere informazioni è una stabile organizzazione?No, se la sede fissa è impiegata ai soli fini di pubblicità, fornitura di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe a carattere preparatorio o ausiliario, non si considera stabile organizzazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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