Art. 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-5
STABILE ORGANIZZAZIONE
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L'articolo qualifica come stabile organizzazione qualsiasi sede fissa di affari attraverso cui un'impresa svolge in tutto o in parte la propria attività, come uffici, succursali, officine o cantieri che durano più di dodici mesi. Al contempo, esclude le strutture usate solo per attività preparatorie o ausiliarie, quali il deposito, l'esposizione, la consegna o l'acquisto di merci e la raccolta di informazioni. Viene inoltre considerata stabile organizzazione una persona dipendente che conclude abitualmente contratti a nome dell'impresa. Al contrario, l'impiego di intermediari indipendenti che operano nella loro ordinaria attività e i soli rapporti societari di controllo tra imprese residenti nei due Stati non creano automaticamente una stabile organizzazione.
La norma definisce in modo puntuale cosa si intende per stabile organizzazione nell'ambito della Convenzione tra Italia e Albania. Serve a stabilire quando la presenza o l'attività economica di un'impresa di uno Stato nell'altro Stato assume una consistenza tale da costituire una sede fissa d'affari o una presenza rilevante.
Si applica alle imprese e alle società residenti in Italia o in Albania che svolgono attività economiche, direttamente o tramite intermediari e sedi, nell'altro Stato contraente.
Un'impresa con sede in Italia che apre una succursale o un ufficio operativo permanente in Albania per svolgere la propria attività commerciale costituisce una stabile organizzazione in Albania. Se invece la stessa impresa utilizza uno spazio in Albania al solo scopo di esporre o depositare le proprie merci, tale struttura non è considerata stabile organizzazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.