Convenzione

Art. 2

IMPOSTE CONSIDERATE

In vigore dal 7 giu 1998
IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Albania: 1) l' impposta sul reddito delle persone fisiche (tatimi mbi te ardhurat personale) 2) l'imposta sugli utili (tatimi mbi fitimin) 3) le imposte sulle piccole imprese (tatimi mbi biznesin e vogel) ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta albanese") b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la "firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-2

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