Convenzione
Art. 28
AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI
In vigore dal 7 giu 1998
AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-28