Art. 8
LEGGE 8 maggio 1998, n. 146
In vigore dal 1 giu 2007
(Imposta sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano).
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell' del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'
accisa
sul
gas naturale
a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di
gas naturale
impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di
gas naturale
impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.
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