Art. 8
In vigore dal 1 giu 2007
(Imposta sostitutiva dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul gas metano).
1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell' del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'
((accisa))
sul
(( gas naturale ))
a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di
(( gas naturale ))
impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonchè ai consumi di
(( gas naturale ))
impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-08;146#art-8