Art. 4

LEGGE 8 maggio 1998, n. 146

In vigore dal 18 mag 1999 al 31 dic 2026
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). 1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti . Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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