Art. 7
LEGGE 8 maggio 1998, n. 146
In vigore dal 15 mag 1998
(Trattamento tributario su talune
operazioni di credito).
1. E abrogato il numero 4) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all':
- Si riporta il testo dell' e dell', così come modificato dalla presente legge, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie" pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
" (Operazioni di credito a medio e lungo termine).
- Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi".
" (Altre operazioni di credito). - Le agevolazioni stabilite dall' si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) (Abrogato);
3) credito all'artigianato di cui al D.Lgs 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) (Abrogato);
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
6) (Abrogato);
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli della legge 25 luglio 1952, n. 949;
9) credito peschereccio d'esercizio".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-08;146#art-7