AccordoTitolo VI

Art. 46

Cooperazione industriale

In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione industriale 1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Azerbaigian per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali basate sul mercato, nonché il trasferimento del know-how; - la tutela dell'ambiente. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-46

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