Accordo›Titolo VI
Art. 46
46 / 119Cooperazione industriale
In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione industriale
1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Azerbaigian per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali basate sul mercato, nonché il trasferimento del know-how;
- la tutela dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-46