AccordoTitolo VI

Art. 45

Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi

In vigore dal 17 apr 1998
Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Repubblica di Azerbaigian avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;97#art-a-45

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