Art. 4

In vigore dal 11 apr 1998
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo