Art. 2

In vigore dal 11 apr 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995. — Testo vigente | Portale Normativo