Art. 1

In vigore dal 11 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
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