Art. 1
In vigore dal 11 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;87#art-1