Art. 4

In vigore dal 18 apr 1998
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995. — Testo vigente | Portale Normativo