Art. 1

In vigore dal 18 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;104#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo