Art. 2

In vigore dal 18 apr 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del memorandum stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;104#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995. — Testo vigente | Portale Normativo