Convenzione
Art. 34
DEPOSITARIO
In vigore dal 5 feb 1998
. DEPOSITARIO
1. Il Direttore generale dell'Agenzia sarà il Depositario dalla presente Convenzione.
2. Il Depositario informerà le Parti Contraenti:
i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l';
ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l';
iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l' e della data relativa;
iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformità con l'.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-34