Convenzione

Art. 35

TESTI AUTENTICI

In vigore dal 5 feb 1998
. TESTI AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario che ne invierà copie conformi certificate alle Parti contraenti. IN FEDE DI QUANTO SOPRA I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A TAL FINE, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. Fatto a Vienna il 20 settembre 1994.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10#art-c-35

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