Art. 34 · DEPOSITARIO
Convenzione

Art. 34

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DEPOSITARIO

In vigore dal 5 feb 1998
. DEPOSITARIO 1. Il Direttore generale dell'Agenzia sarà il Depositario dalla presente Convenzione. 2. Il Depositario informerà le Parti Contraenti: i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'; ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'; iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l' e della data relativa; iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformità con l'.
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