Art. 9

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 453

In vigore dal 21 nov 1998
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell' del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unità previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 3. COMMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 1998, N. 384 .
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