Art. 7

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 453

In vigore dal 15 gen 1998
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilità "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
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