Art. 14

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 453

In vigore dal 15 gen 1998
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unità previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo per l'innovazione tecnologica" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. 3. Per l'attuazione dell' della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all', comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all', comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all' del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato del decreto-legge n. 410 del 1993.
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