Titolo I

Art. 27

Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In vigore dal 1 gen 1998
(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del Consiglio dei ministri). 1. All', comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell', comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 2. L' della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è abrogato. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza lo- cale; b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto; c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo; d) eliminare le duplicazioni funzionali; e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti. 4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti.
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