Titolo I›Capo I
Art. 3
Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui.
In vigore dal 1 gen 1998
(Detrazione di interessi passivi pagati
in dipendenza di mutui).
1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma".
2. All' della legge 18 dicembre 1986, n. 891, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle medesime condizioni e con l'applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti".
Storico versioni
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