Art. 8
Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-8
Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
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La disposizione consente di portare in detrazione le spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e per sussidi tecnici e informatici destinati ai disabili. Per i veicoli adattati (compresi quelli con solo cambio automatico prescritto dalla commissione medica), la detrazione è ammessa per un solo veicolo ogni quattro anni entro il limite di 35 milioni di lire, con possibilità di rateizzare l'importo in quattro quote annuali. Se il beneficiario non possiede redditi propri, il beneficio spetta al familiare di cui risulta fiscalmente a carico. Vengono inoltre stabilite l'esenzione dalle imposte di trascrizione e di registro sui veicoli e l'esenzione dal bollo auto, oltre alla priorità di pagamento per le prestazioni sanitarie a favore dei disabili e la salvaguardia delle relative forniture.
La norma introduce agevolazioni fiscali, esenzioni ed altre tutele per sostenere l'integrazione, la mobilità e l'autosufficienza delle persone con disabilità e dei familiari che le hanno a carico.
Si applica ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992 (in particolare con ridotte o impedite capacità motorie permanenti per i veicoli) e ai familiari che li hanno fiscalmente a carico, nonché a regioni, aziende sanitarie e Ministero della sanità.
Un genitore che ha a proprio carico un figlio con ridotte capacità motorie acquista un autoveicolo adattato con cambio automatico prescritto dalla commissione medica. Il genitore può usufruire della detrazione fiscale sulla spesa sostenuta (fino a 35 milioni di lire), ripartirla in quattro anni ed è esentato dal pagamento dell'imposta di trascrizione e della tassa automobilistica.
Per usufruire dell'agevolazione sui veicoli con cambio automatico è necessaria la prescrizione della commissione medica locale; il Ministero della sanità deve provvedere alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi entro tre mesi, mentre regioni e ASL devono liquidare con priorità i debiti per prestazioni a favore dei disabili.
Il comma 3 dell'articolo 8 è stato modificato prima dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 50, comma 4) e successivamente dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, art. 53-bis, comma 3), prima di risultare formalmente abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.