Titolo ICapo I

Art. 8

Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

In vigore dal 1 gen 2027
l. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli , comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo". 2. Per i soggetti di cui all' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all', comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-8

In sintesi

La disposizione consente di portare in detrazione le spese sostenute per mezzi di accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e per sussidi tecnici e informatici destinati ai disabili. Per i veicoli adattati (compresi quelli con solo cambio automatico prescritto dalla commissione medica), la detrazione è ammessa per un solo veicolo ogni quattro anni entro il limite di 35 milioni di lire, con possibilità di rateizzare l'importo in quattro quote annuali. Se il beneficiario non possiede redditi propri, il beneficio spetta al familiare di cui risulta fiscalmente a carico. Vengono inoltre stabilite l'esenzione dalle imposte di trascrizione e di registro sui veicoli e l'esenzione dal bollo auto, oltre alla priorità di pagamento per le prestazioni sanitarie a favore dei disabili e la salvaguardia delle relative forniture.

Perché esiste questa norma

La norma introduce agevolazioni fiscali, esenzioni ed altre tutele per sostenere l'integrazione, la mobilità e l'autosufficienza delle persone con disabilità e dei familiari che le hanno a carico.

A chi si applica

Si applica ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992 (in particolare con ridotte o impedite capacità motorie permanenti per i veicoli) e ai familiari che li hanno fiscalmente a carico, nonché a regioni, aziende sanitarie e Ministero della sanità.

Esempio pratico

Un genitore che ha a proprio carico un figlio con ridotte capacità motorie acquista un autoveicolo adattato con cambio automatico prescritto dalla commissione medica. Il genitore può usufruire della detrazione fiscale sulla spesa sostenuta (fino a 35 milioni di lire), ripartirla in quattro anni ed è esentato dal pagamento dell'imposta di trascrizione e della tassa automobilistica.

Adempimenti e conseguenze

Per usufruire dell'agevolazione sui veicoli con cambio automatico è necessaria la prescrizione della commissione medica locale; il Ministero della sanità deve provvedere alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi entro tre mesi, mentre regioni e ASL devono liquidare con priorità i debiti per prestazioni a favore dei disabili.

Cosa è cambiato

Il comma 3 dell'articolo 8 è stato modificato prima dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 50, comma 4) e successivamente dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in sede di conversione del D.L. n. 124/2019, art. 53-bis, comma 3), prima di risultare formalmente abrogato dal D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.

Domande frequenti

Ogni quanto tempo si può richiedere la detrazione per l'acquisto di un veicolo?La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni e per un solo veicolo, tranne se il mezzo viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico o viene rubato e non ritrovato.
I veicoli dotati solo di cambio automatico beneficiano delle agevolazioni?Sì, rientrano tra i veicoli adattati purché il cambio automatico sia stato prescritto dall'apposita commissione medica locale.
Quali imposte non sono dovute per i veicoli agevolati destinati ai disabili?I trasferimenti del veicolo sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione, dall'addizionale provinciale e dall'imposta di registro; inoltre non è dovuta la tassa automobilistica (bollo auto) erariale e regionale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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