Titolo I
Art. 25
Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte.
In vigore dal 1 gen 1998
(Norme in materia di omesso, ritardato o
insufficiente versamento delle imposte).
1. All' della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell', commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-25