Trattato›Parte VIII
Art. 39
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
In vigore dal 5 dic 1997
RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE
Il presente Trattato è soggetto alla ratifica accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-39