TrattatoParte VII

Art. 35

SEGRETARIATO

In vigore dal 5 dic 1997
SEGRETARIATO 1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti. 2. Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni. 3. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire. 4. Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta. 5. Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.
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