Trattato›Parte IV
Art. 23
OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI
In vigore dal 5 dic 1997
OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI
1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area.
2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-23