Art. 23 · OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI
TrattatoParte IV

Art. 23

23 / 72

OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI

In vigore dal 5 dic 1997
OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI 1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area. 2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-23