Art. 9

LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

In vigore dal 9 ott 2010
Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento 1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli . 2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.
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