Art. 8

LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

In vigore dal 18 nov 1997
Attività in favore delle vittime di mine antipersona 1. All', comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione". Nota all': - Il testo dell', comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "3. Nell'attività di cooperazione rientrano: a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all': b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonchè nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea; c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo; d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo; f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo; h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo; l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea; m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari. m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
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